(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni all'Art. 3 della legge ragionale n. 12/1972 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 12/1972, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, gia' costituiti ai sensi dell'Art. 13, comma 1, del regolamento interno del consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo consigliere aderente al gruppo.».