(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                      n. 1 del 4 gennaio 2007)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

      Integrazioni all'Art. 3 della legge ragionale n. 12/1972

    1.  Dopo il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 12/1972,
da  ultimo modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50, e'
aggiunto il seguente:
      «1-bis.  In  caso  di  aggregazione  di gruppi consiliari, gia'
costituiti  ai  sensi  dell'Art. 13, comma 1, del regolamento interno
del  consiglio  regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui
al  comma 1  e'  determinato  dalla  somma  delle risorse finanziarie
attribuite ai singoli gruppi. E' comunque fatto salvo quanto previsto
dal  comma  2  relativamente all'incremento delle risorse finanziarie
della  quota  variabile  e  della  quota  fissa  per  ogni successivo
consigliere aderente al gruppo.».